I DIRITTI DEI COLLEZIONISTI: INFORMAZIONI UTILI

Non è sufficiente come garanzia la dichiarazione d'autenticità apposta sul retro della tela.
E' un dovere del gallerista rilasciare una dichiarazione di provenienza con i dati per l'identificazione dell'opera e la foto, meglio se autenticata dall'autore.

In presenza del catalogo generale, è indispensabile la pubblicazione, in sostituzione, la dichiarazione su foto del curatore preposto all'archiviazione delle opere.
Rivolgetevi solo ed esclusivamente a gallerie con una sede fissa, diffidate dal conoscente che vi propone l'acquisto di un'opera ad un prezzo veramente vantaggioso, e in ogni caso, fate visionare l'opera ad un gallerista qualificato per una valutazione certa.

In caso d'acquisto da privati, rivolgetevi al nucleo patrimonio artistico dei Carabinieri, per accertarvi che l'opera sia "pulita".
La datazione dell'opera ha la sua importanza, pertanto, esaminate bene sia la tela sia il suo telaio per accertarvi che gli stessi corrispondano all'epoca dichiarata.

Non è vero che le p.a. (prove d'autore) o p.s. (prove di stampa) valgono di più, infatti, servono solo per stabilire un denominatore più basso e non dovrebbero superare il 10% del numero totale delle opere.
Sappiate che, dopo la stampa, i fogli sono messi ad asciugare e, quando l'autore numera e firma un foglio, non sempre il numero uno è il primo ad essere stato stampato.

La numerazione è importante solo nel caso del Bulino o della Puntasecca in quanto, solo i primi fogli presentano gli aloni delle barbe o bavette, tipici di questo tipo d'incisione.
Il denominatore basso è apprezzato nelle incisioni, nelle litografie e nelle serigrafie è ininfluente.

Infine, per quanto riguarda gli acquisti effettuati durante un'asta televisiva e non, la legge recita che: "Le case d'asta agiscono in qualità di mandatarie in quanto sono venditrici c/terzi e pertanto non assumono diritti ed obblighi in proprio e non possono rilasciare certificati di garanzia oltre a quelli di cui è corredata l'opera. Inoltre, ogni contestazione, e sempre per legge, deve essere fatta valere entro otto giorni dall'aggiudicazione, in sede scientifica tra un consulente della casa d'aste ed uno di pari qualifica; trascorso tale termine, cessa ogni responsabilità".
 
Redazione GI - informazioni e suggerimenti in collaborazione con il Prof. Dante De Nisi della Galleria De Nisi