I DIRITTI DEI COLLEZIONISTI: INFORMAZIONI
UTILI
Non è sufficiente come garanzia
la dichiarazione
d'autenticità apposta sul retro della tela.
E' un dovere del gallerista rilasciare una dichiarazione di
provenienza con i dati per l'identificazione dell'opera e
la foto, meglio se autenticata dall'autore.
In presenza del catalogo generale, è indispensabile
la pubblicazione, in sostituzione, la dichiarazione su
foto del curatore preposto all'archiviazione delle opere.
Rivolgetevi solo ed esclusivamente a gallerie con una sede
fissa, diffidate dal conoscente che vi propone l'acquisto
di un'opera ad un prezzo veramente vantaggioso, e in ogni
caso, fate visionare l'opera ad un gallerista qualificato
per una valutazione certa.
In caso d'acquisto da privati, rivolgetevi al
nucleo patrimonio
artistico dei Carabinieri, per accertarvi che l'opera
sia "pulita".
La datazione dell'opera ha la sua importanza, pertanto, esaminate
bene sia la tela sia il suo telaio per accertarvi che gli
stessi corrispondano all'epoca dichiarata.
Non è vero che le p.a. (prove d'autore) o p.s. (prove
di stampa) valgono di più, infatti, servono solo per
stabilire un denominatore più basso e non dovrebbero
superare il 10% del numero totale delle opere.
Sappiate che, dopo la stampa, i fogli sono messi ad asciugare
e, quando l'autore numera e firma un foglio, non sempre il
numero uno è il primo ad essere stato stampato.
La numerazione è importante solo nel caso del Bulino
o della Puntasecca in quanto, solo i primi fogli presentano
gli aloni delle barbe o bavette, tipici di questo tipo d'incisione.
Il denominatore basso è apprezzato nelle incisioni, nelle
litografie e nelle serigrafie è ininfluente.
Infine, per quanto riguarda gli acquisti effettuati durante
un'asta televisiva e non, la legge recita che: "
Le case
d'asta agiscono in qualità di mandatarie in quanto
sono venditrici c/terzi e pertanto non assumono diritti ed
obblighi in proprio e non possono rilasciare certificati di
garanzia oltre a quelli di cui è corredata l'opera.
Inoltre, ogni contestazione, e sempre per legge, deve essere
fatta valere entro otto giorni dall'aggiudicazione, in sede
scientifica tra un consulente della casa d'aste ed uno di
pari qualifica; trascorso tale termine, cessa ogni responsabilità".
| |
Redazione GI - informazioni e suggerimenti in collaborazione
con il Prof. Dante De Nisi della Galleria De Nisi |